Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Cauzione provvisoria

Cauzione provvisoria
QUESITO del 17/05/2007

Questo Comune ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 53, comma 6 e 55 del DLgs.n. 163/2006, per l'appalto dei lavori di riqualificazione della piazza principale cittadina con la contestuale alienazione di immobile ad uso commerciale previsto in progetto. Il disciplinare di gara (integrativo del bando) ha contemplato, ai fini dell'offerta per l'acquisizione dell'immobile commerciale di cui sopra la seguente testuale modalità di costituzione della cauzione: "1.4.11 - quietanza originale comprovante il deposito a titolo di cauzione provvisoria di euro 30.000,00 (trentamila/00), pari al 10% dell’importo a base d’asta dell’immobile in cessione da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano ag. di Calolziocorte. La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti precedenti devono contenere, a pena di esclusione, quanto in essi previsto. La mancanza anche di un solo dei documenti o delle dichiarazioni richieste comporta l’esclusione dalla gara". In fase di gara la commissione non ha ammesso un concorrente, che ora si duole e minaccia ricorsi, che aveva presentato in riferimento all'immobile in cessione una polizza fidejussoria secondo tipologia prevista per i lavori avente durata limitata a gg.180 dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Poichè la cauzione richiesta dal disciplinare di gara persegue finalità diverse da quelle relative ai lavori e poichè il bando è lex specialis non si ritiene di aderire alle osservazioni dell'escluso che, peraltro cita a sostegno: Consiglio di Stato sez V 29.11.2005, n. 6774 - TAR lombardia sez. I 14.6.1988, n.372 - TAR Sicilia sez. I Catania 11.7.1989, n. 822, afferma, ma senza fondamento (si applicherebbe l'esclusione automatica) che in caso di ammissione sarebbe il vincitore della gara.

Cauzione provvisoria - Validità
QUESITO del 08/08/2007

In una gara appena espletata un concorrente allega la cauzione provvisoria nella quale non viene riportata la validità di 180 giorni (prevista nel bando di gara) dalla data di presentazione dell’offerta e non prevede espressamente (come cita l’art. 75 c. 4 d.Lgs. n. 163/2006) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del C.C.. Viene però riportata un’appendice alla cauzione con la quale la compagnia assicuratrice dichiara che la predetta polizza è rilasciata a tutte le condizioni previste nel bando di gara e dell’art. 75 del d.Lsg. n. 163/2006 anche se non espressamente scritte. Si chiede se l’impresa deve essere esclusa dalla gara o può essere ammessa.

Cauzione provvisoria - Iso
QUESITO del 13/06/2007

F. SPA, stazione appaltante appartenente ai settori speciali, ha indetto gara avente ad oggetto servizi di pulizia degli impianti ferroviari e locali di lavoro del ramo aziendale di M. - tale appalto è regolato dal D.lgs.158/95. A pena di esclusione è stata richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo totale presunto dell'appalto. Una delle aziende che hanno presentato offerta ha allegato cauzione ridotta del 50 per cento in quanto certificata ai sensi dell'art.7 D.lgs.163/2006. E' applicabile tale disposizione normativa alla gara in questione? Dobbiamo ritenere che l'offerente abbia correttamente trasmesso la cauzione al cinquanta per cento oppure deve essere escluso dalla procedura di gara?

Iso - Cauzione provvisoria
QUESITO del 30/10/2007

può una ditta in possesso della certificazione uni en iso 9001, usufruire della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria, prevista all'art. 40 c. 7 (modificato dal d.lgs. 113/07), ove invece si parla di certificazione uni en iso 9000 ?

Avvalimento - Cauzione provvisoria
QUESITO del 21/11/2008

Il D.Lgs 163/2006 all'articolo 49 "avvalimento", comma 3, prevede testualmente "Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11". Ciò posto si chiede se nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento la cauzione provvisoria prestata dal concorrente in sede di gara debba o meno essere cointestata all'impresa ausiliaria.

Garanzie - Cauzione provvisoria
QUESITO del 22/05/2009

Un concorrente ha inviato il seguente quesito: “viene richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara e successivamente all’aggiudicazione la cauzione definitiva pari al 10%. Tali richiesta sono in contrasto con quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza (n. 6/2007) e dalla Sentenza del Consiglio di Stato (n. 1231 del 13/03/2007) che entrambe escludono la possibilità di richiedere cauzioni provvisorie e definitive per i soggetti di affidamento di incarichi di progettazione relativi a lavori pubblici”. Si precisa che il bando prevede la “progettazione definitiva e studio di impatto ambientale comprensiva di rilievi celerimetrici, studio geologico e indagini geognostiche, piano di monitoraggio ambientale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sistema di segnalamento e piano particellare d’esproprio” per un importo a base d’asta di euro 3.200.000,00. Pertanto essendo tale bando non soltanto mera progettazione e visto l’importo contrattuale, si chiede la possibilità di poter richiedere, da parte della Stazione Appaltante, la corresponsione delle cauzioni in argomento.

Nel caso di annullamento dell'attestazione SOA in capo ad un'impresa non aggiudicataria, che si verifichi dopo l'aggiudicazione (provvisoria) all'impresa B, ma prima della stipula del realtivo contratto, si può escutere la cauzione provvisoria non ancora svincolata all'impresa non aggiudicataria?

RIDUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA
QUESITO del 12/11/2009

Procedura aperta per l'aggiudicazione di dispositivi per endoscopia vascolare. Ai sensi dell'art. 75 comma 7 in materia di riduzione del 50% dell'importo della cauzione, si chiede se, al fine della fruizione di tale beneficio, sia ammissibile una certificazione UNI EN ISO 13485:2004 invece della certificazione della serie UNI CEI ISO 9000 prescritta dal'articolo medesimo e richiesta anche nel disciplinare di gara.

RIDUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA
QUESITO del 22/07/2010

Per il dimezzamento della cauzione provvisoria, Avcp ha sostenuto in DD 44/2000 che: a) per i concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate (art. 2602 c.c.) o da riunirsi o da consorziarsi, il requisito deve essere posseduto da tutte le Imprese in caso di RTI orizzontale b) In caso di raggruppamento verticale di imprese: - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualita', al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; - se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualita', esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Domanda: esistono oritentamenti contrari a questa interpretazione o è da considerarsi orientamento prevalente?

Nell’ invito a presentare offerta in una procedura di acquisizione di beni in economia, nell’art. concernente le garanzie da presentare a corredo dell’offerta, abbiamo specificato che per ottenere la dimidiazione della cauzione provvisoria la ditta doveva provare di possedere il requisito della certificazione ISO 9000 con uno a scelta dei seguenti documenti: l'originale o copia autentica o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000. Nella stessa lettera di invito si precisava che se si fosse presentata la cauzione dimidiata ma non la documentazione sopra descritta, si sarebbe stati esclusi dalla gara. Una ditta è stata esclusa avendo presentato la cauzione dimidiata allegando una semplice copia fotostatica della certificazione. La ditta ha contestato l’esclusione in quanto l'art. 75 del D.lgs. 163/2006 prevede che il possesso della ISO 9000 debba essere comprovato nei modi prescritti dalla legge tra i quali, ai sensi dell’art. 2719 C.C. ed art. 25 c. 1 L. 15/1968 sostituito dall’art. 6 c. 1 DPR 445/2000, è compresa anche la presentazione della sola copia fotostatica. Citando la sentenza del TAR del Lazio - Latina n°1 del 17/01/2000, si sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 163/2006 un'integrazione alla documentazione inviata, essendo peraltro in materia di contratti pubblici assolutamente dominante l’interesse pubblico della più ampia partecipazione dei concorrenti. Considerando che l’invito, lex specialis del procedimento, precisava le modalità con cui doveva essere presentata la documentazione da allegare alla cauzione dimidiata a pena l'esclusione, è stato corretto escludere la ditta o invece sono pertinenti i rilievi fatti? E' illegittima la disposizione con cui si richiede che le copie fotostatiche di documenti siano dichiarate conformi all'originale ex DPR 445/2000, a pena l’esclusione?

D28. E’ legittima l’ammissione ad una procedura di gara di un Raggruppamento temporaneo (R.T.I.) costituendo che abbia presentato una polizza fideiussoria rilasciata in favore della sola mandataria?

L'art. 93, comma 1, ultimo periodo nel dichiarare che "Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo" deve essere letto nel senso restrittivo che a) in caso di affidamento diretto non è obbligatorio chiedere la cauzione provvisoria ovvero in senso più ampio b) che in caso di affidamento sotto i 40.000 euro è facoltà della stazione appaltante non chiedere la cauzione provvisoria il che permetterebbe di estendere tale discrezionalità anche alle ipotesi in cui pur in presenza di un appalto di importo inferiore ad euro 40.000 la stazione appaltante abbia scelto di avviare una procedura negoziata?

Nel premettere che, in una procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/16, indetta da una S.A. operante nei Settori Speciali, dallo scrutinio della documentazione amministrativa relativa ad un Operatore economico è emerso che il concorrente non ha allegato la cauzione provvisoria, pure richiesta, a pena di esclusione, nella documentazione di gara, nelle modalità indicate nell’art. 93 del Codice appalti (tale disposizione, peraltro, non è obbligatoria per le S.A. operanti nei settori speciali). Nell’aggiungere che, per tale omissione, è stato avviato il sub-procedimento di soccorso istruttorio, e che si è in attesa di riscontro da parte del concorrente. Ciò premesso, si domanda se, qualora venisse presentata una polizza fideiussoria, rilasciata dopo il termine di presentazione delle offerte, tale opzione sia valida ai fini dell’ammissione del concorrente al prosieguo della procedura. Si rappresenta il caso in parola in quanto la giurisprudenza non è uniforme (cfr. (Tar Basilicata, sez. I, 27 luglio 2017, n. 531)), (Tar Lazio, Roma, sez. II, 14 giugno 2018, n. 6655.).

Si chiede se la garanzia fideiussoria di cui all'art. 93, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, da inserire nella Busta Amministrativa di una gara telematica, debba essere firmata digitalmente sia dall'operatore economico che dal rappresentante della compagnia assicurativa e, in caso affermativo, se la mancanza di una o di entrambe le firme digitali possa essere sanata tramite il Soccorso Istruttorio.

La Centrale Unica di Committenza chiede il rilascio di parere in merito alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020. Come noto, l’art. 1 comma 4 del Decreto Semplificazioni dispone per le modalità di affidamento di cui al citato articolo che le Stazioni Appaltanti non debbano richiedere in sede di gara le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che le Stazioni Appaltanti indicano nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Tuttavia, il Decreto Semplificazioni non entra nel merito di quanto previsto dall’art. 93, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, in relazione alla presentazione di una dichiarazione di impegno da parte del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse affidatario della procedura. Pertanto la scrivente Amministrazione, che bandisce le procedure di gara per conto degli enti aderenti quale Centrale Unica di Committenza, ha ritenuto di ottemperare alla citata normativa richiedendo ai concorrenti di produrre la suddetta dichiarazione di impegno. Diversi operatori economici però hanno segnalato che molte società assicurative non sono disponibili a rilasciare la mera dichiarazione di impegno, “slegata” dal rilascio della garanzia provvisoria. Conseguentemente, molti operatori hanno comunque prodotto in sede di gara la garanzia provvisoria al fine della partecipazione o hanno richiesto chiarimenti proponendo soluzioni inaccettabili (la possibilità di far sottoscrivere la mera dichiarazione di impegno da parte del legale rappresentante della società concorrente). Si richiede quindi supporto al fine di dirimere la questione, in modo da applicare correttamente le disposizioni di cui all’art. 1 comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Si chiede inoltre se è possibile inserire nel disciplinare una clausola che preveda il posticipo dell’impegno del fideiussore – per il solo aggiudicatario – quindi successivamente alla proposta di aggiudicazione. In altri termini subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione al rilascio dell’impegno del fideiussore. In caso contrario si avrà decadenza dall’aggiudicazione.

L'art. 29 del D.L. n. 73/2022 convertito nella L. n. 122/2022, ha integralmente sostituito il disposto di cui all'art. 93, comma 2 del Codice introducendo l'obbligo di utilizzare esclusivamente, ai fini della costituzione della garanzia provvisoria, lo strumento del bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. I metodi sinora utilizzati quali la fideiussione bancaria, la polizza assicurativa oppure l’assegno circolare, vengono quindi proscritti. Tale novità potrebbe però comportare un consistente aggravio burocratico alla Stazione Appaltante (SA), in particolare alla scadenza del regime derogatorio stabilito dall'art. 1, co. 4 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e smi. Si pensi ad esempio all’applicazione del predetto istituto in una procedura negoziata alla quale partecipano "n" operatori economici (OE), per gestire il quale l’SA dovrà nell’ordine: effettuare “n” titoli di riscossione dei bonifici eseguiti dai vari OE con accantonamento “a conto transitorio”, formalizzare “n – 1” decreti di svincolo, eseguire “n – 1” titoli di pagamento per la restituzione delle somme alle ditte non aggiudicatarie, procedendo infine alla chiusura delle “partite accese”. Tale procedura poiché molto complessa, potrebbe altresì generare il rischio di una prolungata giacenza di somme, in contrasto col principio di “tempestività” nella definizione delle “partite accese”. La criticità potrebbe però essere superata, qualora fosse possibile attuare i seguenti due accorgimenti: 1 – disciplinare in gara l’obbligo all’effettuazione del bonifico ESCLUSIVAMENTE presso le Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) ai sensi della Circ. n. 27 del 06/11/2018 del MEF-RGS; 2 – effettuare una sola comunicazione all’RTS, contenente un unico Decreto di svincolo cumulativo di tutte le ditte risultate non aggiudicatarie. Si chiede se la soluzione proposta sia attuabile sia alle procedure sotto che sopra soglia comunitaria. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Calcolo cauzione
QUESITO del 29/09/2022

In riferimento agli artt. 93 e 103 d.lgs. 50/2016, si chiede se l’importo su cui calcolare la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva debba essere comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi del contratto previsti nei documenti di gara o se, invece, debba essere considerato al netto di eventuali opzioni e rinnovi.
Si chiede di chiarire quanto sopra tenuto conto del contrasto interpretativo sussistente tra parte della giurisprudenza, che ritiene che l’importo su cui calcolare la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva debba essere considerato al netto di eventuali opzioni e rinnovi e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che nella Delibera n. 765 del 13 luglio 2016 ha affermato che il calcolo del valore stimato dell’appalto deve tenere conto anche di opzioni e rinnovi, e la quantificazione delle cauzioni e del contributo all’Autorità deve essere rapportata ad esso.
Grazie